STATUTO ASD TEAM SPARTANS

Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

TEAM SPARTANS

TITOLO I

NATURA, SCOPI E FINALITÀ

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita l’Associazione Sportiva denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica TEAM SPARTANS”, ai sensi degli artt. 36 e seg. del Codice Civile.

Art.2 – Scopi dell’Associazione

A.S.D. TEAM SPARTANS,  è associazione libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all’estero,  lo  sviluppo  e  la  diffusione  della  pratica  delle  discipline  sportive  a  livello dilettantistico e attività ricreative. Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito.

L’Associazione accetta incondizionatamente  le norme e direttive del C.O.N.I., delle Federazioni di appartenenza, nonché gli  Statuti ed ai regolamenti dell’Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di affiliarsi, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell’Ente di Promozione e/o Federazione o del C.O.N.I. stesso dovessero adottare a suo carico.

Essa, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone:

a) la  promozione  e  l’organizzazione  dello  sport,  sia  a  livello  agonistico  che  a  livello formativo ed amatoriale;

b) l’organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;

c) l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall’Assemblea dei Soci, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento, ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport nelle discipline di cui si occupa l’associazione;

d) la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive.

L’attività sportiva, anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a Campionati, viene  esplicitata  in  ciascuna  delle  varie  specialità  fra  quelle  prescelte  dal  Consiglio Direttivo.

L’Associazione  può  istituire  periodici  incontri  di  studio  delle  tecniche  motorie  e  di approfondimento  delle  modalità  di  preparazione  atletica,  organizzare  manifestazioni sportive,  corsi  e  seminari  a  contenuto  didattico    divulgativo  destinati  ai  soli  propri associati.

Scopo  dell’Associazione  è  anche  quello  di  fornire  collegamenti  per  la  conoscenza  e l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport.

Essa  può  stabilire  contatti,  a  livello  nazionale  e  internazionale,  con  Istituti  od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.

Art.3 – Attività Associative

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà:

a) possedere  e/o  gestire  impianti  sportivi  e  strutture  ricreative  in  genere  solo  ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;

b) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;

c) richiedere  tutti  i  contributi  e  sussidi  a  favore  e  previsti  per  la promozione  e  lo svolgimento delle varie attività sportive;

d) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale;

e) accettare, in via veramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;

f) partecipare  a  campionati  nell’ambito  dell’attività  promossa  dagli  Enti  preposti  in genere;

g) organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, stage, centri di formazione sportivi.

L’Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali.

TITOLO II SOCI

Art. 4 – Requisiti dei soci

Tutti  i  soci  maggiorenni  godono,  al  momento  dell’ammissione,  del  diritto  di partecipazione nelle assemblee sociali nonché nell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utili svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio si assume con l’iscrizione nell’apposito libro di cui all’art. 23 del presente statuto, previa ammissione del Consiglio Direttivo.

E’ prevista le figura di socio sostenitore. Il socio sostenitore e’ colui che aderisce all’Associazione con una quota di almeno 10 volte la quota sociale.

Art. 5 – Ammissione dei soci

Quanti desiderassero divenire soci dell’Associazione devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo. Per i soci di età inferiore ad anni 18 la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande di iscrizione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni.

Tutti i soci sono obbligati a versare le “quote associative” e le “somme aggiuntive”, così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per le prestazioni di eventuali servizi forniti dagli associati o a particolare categorie tra questi identificate.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.

Art. 6 – Circolazione delle quote

La quota associativa è intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per  mancato  rinnovo  della  domanda  di  ammissione  a  socio  o  per  mancato pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;

b) per rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo;

c)  per  radiazione:  qualora  il  comportamento  le  attività  del  socio  siano  in  palese contrasto  con  i  principi  o  le  finalità  del  presente  Statuto.  Tale  decisione  è eventualmente  assunta  per  delibera  del  Consiglio  Direttivo,  nella  persona  del Presidente.  Tale  decisione  è  eventualmente  assunta  per  delibera  del  Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica.

Ogni Socio è sempre libero di recedere dall’Associazione comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente.

Il socio recedente, decaduto, radiato non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

    l’Assemblea dei soci;

    il Presidente;

    il Consiglio Direttivo;

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea  dei  soci  è  il  massimo  organo  deliberativo  dell’associazione  ed  è convocata  in  sessioni  ordinarie  e  straordinarie.  Quando  è  regolarmente  convocata  e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che propongano l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinario e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Art. 11 – Compiti dell’assemblea

La  convocazione  dell’assemblea  ordinaria  avverrà  minimo  otto  giorni  prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.

Spetta all’assemblea deliberare sugli indizi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino  nella  competenza  dell’assemblea  straordinaria  e  che  siano  legittimamente sottoposti al suo esame.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata a maggioranza dei presenti.

L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e,  se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 – Validità assembleare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della  maggioranza  assoluta  degli  associati  aventi  diritto  di  voto  e  delibera  con  voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo con avviso affisso nella sede sociale  almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale; scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Art. 14 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea in numero minimo di tre fino ad un massimo di undici eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina  il  presidente,  vicepresidente,  il  segretario  con  funzioni  di  tesoriere.  Tutti  gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni  ed  i  suoi  componenti  sono  rieleggibili.  Le  deliberazioni  verranno  adottate  a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per  delitti  non  colposi  e  non  siano  assoggettati  da  parte  del  Coni  o  da  qualsiasi  Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva squalifiche o inibizioni superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I soci sostenitori hanno diritto a partecipare al Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durane il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per  surrogare  i  mancanti  che  resteranno  in  carica  fino  alla  scadenza  dei  consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 – Convocazioni direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consigliere, senza formalità.

Art. 17 – Compiti del Consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci,

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consigli direttivo dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

TITOLO IV PATRIMONIO E RISORSE

Art. 21 – Entrate dell’ Associazione

Le entrate dell’Associazione,  sono rappresentate:

a) dai proventi delle “quote associative” e delle eventuali “somme aggiuntive”;

b) dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;

c)  da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci.

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Sede dell’Associazione

TEAM SPARTANS  associazione dilettantistica sportiva, ha sede in Bologna Strada Maggiore 47. E’ facoltà esclusiva dell’Assemblea Straordinaria trasferirne con apposita delibera l’ubicazione.

Art. 24 – Durata dell’Associazione

La  durata  dell’Associazione  è  illimitata  e  la  stessa  potrà  essere  sciolta  con  delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

Art. 25 – Esercizio sociale

L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 – Libri sociali

Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

a) libro degli associati;

b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

c) libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci;

d) libro di cassa

Tali libri saranno tenuti costantemente aggiornati dal Segretario.

Art. 27 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte di soci avente per oggetto lo scioglimento delle associazioni deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, in merito alla destinazione del patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 28 – Norme di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute dello Statuto o dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di promozione Sportivo a cui l’associazione è affiliata in subordine le norme del Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.